La relazione dell'avv. Emanuele Giudice al convegno "La dignità umana nel fine vita" promosso da tre realtà associative e da Parva Favilla
Eutanasia e suicidio assistito tra legge civile e legge moraleIl 25 marzo 1995 San Giovanni Paolo II pubblicava l’Enciclica Evangelium Vitae sul valore sacro della vita umana e sulla sua inviolabilità, dal concepimento alla morte. Colpisce ancora oggi un’affermazione che conserva la sua drammatica attualità: “Una delle caratteristiche proprie degli attuali attentati alla vita umana consiste nella tendenza a esigere una loro legittimazione giuridica, quasi fossero diritti che lo Stato, almeno a certe condizioni, deve riconoscere ai cittadini e, conseguentemente nella tendenza a pretendere la loro attuazione con l’assistenza sicura e gratuita dei medici e degli operatori sanitari” (EV 68).
Il riferimento del pontefice era soprattutto all’aborto, al suicidio assistito, all’eutanasia che in molti paesi europei e non solo europei stati oramai legalizzati. Nella riflessione che segue saranno evocati alcuni dei temi legati all’eutanasia e al suicidio assistito con un riferimento obbligato alla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale che ha sollecitato il Governo Italiano ad emanare una legge sulla fattispecie penale dell’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) nel rispetto della cornice dei principi sanciti nella sentenza.

Contesto culturale e diritti inviolabili della persona. L’ordinamento giuridico non è un sistema chiuso, è influenzato dalle ideologie e dalle correnti culturali che in un determinato periodo storico risultano dominati nella società. Esistono tuttavia dei principi che preesistono allo Stato, al legislatore e alle correnti di pensiero. Questi principi ineriscono alla natura di ogni essere umano dando così vita ai diritti inviolabili ed indisponibili della persona. La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948 aveva come premessa l’affermazione secondo cui il riconoscimento della innata dignità di tutti i membri della famiglia umana, come pure della inalienabilità dei loro diritti, è il fondamento della giustizia, della libertà e della pace. Tutti i successivi documenti di diritto internazionale sui diritti umani ribadirono questa verità, riconoscendo ed affermando che i diritti fondamentali derivano dalla dignità e dal valore inerente alla persona umana.
La Dichiarazione riconobbe i diritti che proclamava, non li conferiva in quanto inerenti alla dignità della persona umana. Primo fra tutti i diritti fondamentali è il diritto alla vita umana, inviolabile dal suo concepimento al suo tramonto e, in quanto tale, indisponibile. L’art. 2 della Costituzione Italiana quando afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo si muove nella stessa prospettiva della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. La conseguenza necessaria di quanto precede è che dall’art. 2 della Costituzione discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, non quello diametralmente opposto di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire: dal diritto alla vita non può derivare il diritto di rinunciare a vivere e dunque un vero e proprio diritto a morire.

Non è dunque vero quanto è stato detto e scritto e cioè che nella Costituzione italiana esisterebbe il favor vitae ma non l’affermazione del diritto alla vita nei termini di una indisponibilità del diritto stesso: “E’ arbitrario far discendere dalla constatazione che il sistema di diritti è oggettivamente al servizio della vita, l’idea che esita un precetto supremo che si collochi prima di tutti gli altri, li condizioni e li limiti. Non vi è una Grundnorm che stia alla base della Costituzione. La Costituzione è la Grundnorm e non è possibile limitarne o scavalcarne i precetti facendo riferimento al principio non scritto che si trovi al di là di essa” (Biotestamento e vita di Bruno de Filippi, Cedam Edizione). La conseguenza della tesi che precede è che il diritto alla vita sarebbe tutelato sì dalla Costituzione Italiana ma non meno di quanto lo sia il principio di autodeterminazione della persona umana con la conseguenza che soltanto a quest’ultima spetterebbe decidere come disporre della sua vita.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019. Non vi è dubbio che nel panorama normativo e giurisprudenziale italiano c’è stato una forte spinta ad erodere e relativizzare il diritto alla vita. Un primo forte segnale di questo tentativo si è avuto con l’approvazione della legge 219/2017 il cui art. 1 pone il diritto alla vita sullo stesso piano del diritto all’autodeterminazione. Sullo stesso piano si pone il tentativo della giurisprudenza di merito di dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 580 c.p. che sanziona l’istigazione e l’aiuto al suicidio. La norma, ritenuta da molti (a mio parere, a fini propagandistici) come un retaggio dell’epoca fascista, trova invece il suo fondamento e la sua ratio nella tutela della vita in quelle particolari condizioni nelle quali a motivo di una esperienza di fragilità la persona potrebbe essere indotta a togliersi la vita. Su questa questione si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza 242/2019.

Corre l’obbligo di fare subito una precisazione con riferimento ad un episodio di stretta attualità. Sulla triste e dolorosa vicenda del suicidio assistito delle gemelle Kessler si è scatenata, da parte dei profeti della cultura della morte, una vera e propria opera di disinformazione. E’stato per esempio scritto su Repubblica del 19 novembre, a firma di tale Michele Bocci, che il suicidio assistito è legale da sei anni ma si aspetta una legge del Parlamento. L’affermazione che precede è una vera e propria falsità. Il riferimento del giornalista è alla evocata sentenza della Corte Costituzionale che pare opportuno riassumere. La Corte Costituzionale ha innanzitutto escluso che la penalizzazione dell’aiuto al suicidio, anche se non rafforzativo della decisione della vittima, sia contrario ai principi della Costituzione Italiana. Dalla Costituzione italiana, afferma la Corte, discende il dovere di tutelare la vita di ogni individuo non quello di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire.
La Corte ha poi ricordato un precedente della Corte Europea dei diritti dell’uomo (sentenza 29 aprile 2022, Pretty contro Regno Unito), che proprio con riferimento al suicidio assistito, aveva affermato che il diritto alla vita non può ricomprendere in sé come suo logico sviluppo il diritto di rinunciare a vivere. Questi principi sono stati confermati in due successive sentenze, n. 135/2004 e n. 66/2025. La Corte ha tuttavia deciso di riconoscere una circoscritta area di non conformità alla Costituzione Italiana dell’art. 580 c.p. nei casi in cui l’aspirante suicida si identifichi in una persona: 1) affetta da una patologia irreversibile 2) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute assolutamente intollerabili 3) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale 4) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. La Corte ha in sostanza previsto una causa di non punibilità per chi agevola il suicidio altrui. Ma non ha riconosciuto all’aspirante suicida il diritto di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Né è stato previsto un obbligo a carico dei medici di procedere a tale aiuto.
Conclusioni. Quali saranno le ripercussioni di tale sentenza non è dato ancora sapere. La Corte Costituzionale ha chiesto al Governo italiano di regolare il suicidio assistito sia pure nel rispetto dei parametri e paletti individuati nella sentenza. Il rischio tuttavia che, una volta approvata la legge, quei paletti vengano superati e relativizzati è alto con la conseguenza di derive che autorizzerebbero in ultima analisi il suicidio assistito e, sia pure in modo mascherato, l’eutanasia. Condivido l’invito di Giovanni Paolo II, espresso nell’enciclica Evangelium vitae, a riprendere gli elementi fondamentali della visione tra legge civile e legge morale. “ Esistono valori umani e morali, che scaturiscono dalla verità stessa dell’essere umano ed esprimono e tutelano la dignità dell’uomo, valori che, nessun individuo, nessuna maggioranza e nessuno Stato potranno creare, modificare o distruggere, ma dovranno solo riconoscere, rispettare e promuovere [ ] Primo e fondamentale tra tutti è l’inviolabile diritto alla vita di ogni essere umano innocente [ ] Per cui ogni atto dei poteri pubblici, che sia o implichi un misconoscimento o una violazione di quei diritti, è un atto contrastante con la loro stessa ragione d’essere e rimane per ciò stesso destituito di ogni valore giuridico” (EV, 71).
(*) Avvocato – Presidente Associazione “Alexandra”

